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| STATUTO | |||||||||||||||||
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ART. 2 |
| Finalità e funzioni |
Ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio consorziale, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali. L’attività di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche del Consorzio nell’ambito del proprio comprensorio è svolta secondo le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 29 ottobre 2002 n. 28. Nelle more dell’approvazione dei piani di bonifica e di tutela del territorio l’esecuzione di opere pubbliche, di irrigazione e di bonifica idraulica può essere disposta dall’Amministrazione Regionale con specifici provvedimenti di finanziamento. L’esecuzione delle opere pubbliche è affidata al Consorzio dalla Regione con atto di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’art. 2, comma IV, della L. R. 28/2002. Ai sensi del V comma dell’art. 2 della L.R. 28/2002 le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell’Amministrazione Regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall’utilizzo delle opere stesse. Ai fini della decorrenza dell’esercizio dei compiti di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 28/2002. Ai sensi dell’art. 2, VI comma, della L.R. 28/2002, le disposizioni di cui al precedente comma V, si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione. Al Consorzio può essere affidata da Enti pubblici, anche al di fuori del territorio di sua competenza, l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche ai sensi dell’ art. 1, comma III,della L.R. n. 28/2002. Al Consorzio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 28/2002, possono essere affidate le funzioni indicate allo stesso articolo 4, relative a:
Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione svolte dal Consorzio sono comprese tra quelle previste dall’art. 23 della L.R.31/5/2002n. 14 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma III,della L.R. 28/2002. Il Consorzio può altresì:
L’Amministrazione Regionale si avvale del Consorzio di Bonifica per la predisposizione e l’aggiornamento, in coerenza con il programma regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della L.R. 28/2002. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 ed in conformità alle regole ivi previste, può affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche. Il Consorzio svolge le funzioni nel settore della difesa del suolo ad esso affidate dall’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 45 della L.R. 16/2002. Su richiesta delle competenti Autorità Comunali il Consorzio può provvedere, secondo quanto contemplato dall’art. 45, comma II,della L. R. 16/2002, alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 43 della stessa L.R.16/2002. |