STATUTO
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ART. 2
Finalità e funzioni

Ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio consorziale, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

L’attività di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche del Consorzio nell’ambito del proprio comprensorio è svolta secondo le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 29 ottobre 2002 n. 28.

Nelle more dell’approvazione dei piani di bonifica e di tutela del territorio l’esecuzione di opere pubbliche, di irrigazione e di bonifica idraulica può essere disposta dall’Amministrazione Regionale con specifici provvedimenti di finanziamento.

L’esecuzione delle opere pubbliche è affidata al Consorzio dalla Regione con atto di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’art. 2, comma IV, della L. R. 28/2002.

Ai sensi del V comma dell’art. 2 della L.R. 28/2002 le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell’Amministrazione Regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall’utilizzo delle opere stesse.

Ai fini della decorrenza dell’esercizio dei compiti di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 28/2002.

Ai sensi dell’art. 2, VI comma, della L.R. 28/2002, le disposizioni di cui al precedente comma V, si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione.

Al Consorzio può essere affidata da Enti pubblici, anche al di fuori del territorio di sua competenza, l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche ai sensi dell’ art. 1, comma III,della L.R. n. 28/2002.

Al Consorzio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 28/2002, possono essere affidate le funzioni indicate allo stesso articolo 4, relative a:

  • opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
  • opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall’inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all’irrigazione, anche ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
  • opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio;
  • opere di miglioramento fondiario;
  • impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
  • reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
  • strade interpoderali e vicinali;
  • impianti di produzione di energia elettrica;
  • opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
  • opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
  • interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione svolte dal Consorzio sono comprese tra quelle previste dall’art. 23 della L.R.31/5/2002n. 14 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma III,della L.R. 28/2002.

Il Consorzio può altresì:

  • assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
  • favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l’assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
  • assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
  • assumere, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge 16/12/1993 n. 520.

L’Amministrazione Regionale si avvale del Consorzio di Bonifica per la predisposizione e l’aggiornamento, in coerenza con il programma regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della L.R. 28/2002.

Il Consorzio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 ed in conformità alle regole ivi previste, può affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche.

Il Consorzio svolge le funzioni nel settore della difesa del suolo ad esso affidate dall’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 45 della L.R. 16/2002. Su richiesta delle competenti Autorità Comunali il Consorzio può provvedere, secondo quanto contemplato dall’art. 45, comma II,della L. R. 16/2002, alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 43 della stessa L.R.16/2002.