STATUTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   ...

ART. 4
La contribuenza consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio.
Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

Le spese per l’esecuzione delle opere limitatamente alla quota non coperta dal finanziamento pubblico, nonché le spese per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e quelle per il funzionamento del Consorzio, nonché per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali sono ripartite a carico degli immobili consorziati che ricevono beneficio dall’attività svolta dal Consorzio.

A tal fine il Consorzio impone sugli immobili di cui al precedente comma contributi i quali costituiscono oneri reali sugli immobili interessati ed hanno natura tributaria.

Il potere impositivo viene esercitato nei confronti dei proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio consortile che traggono beneficio dall’attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza.

Possono essere chiamati a contribuire anche gli affittuari dei terreni e gli usufruttuari, qualora l’obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto di affitto o di usufrutto.

Per l’esercizio del potere impositivo il Consorzio predispone il Piano di Classifica che individua i criteri per la determinazione del beneficio conseguito o conseguibile per effetto dell’attività consorziale e quindi per la ripartizione delle spese di cui al comma uno.

Il Consorzio, ai sensi dell’art. 10, comma III, della L. . 29 ottobre 2002 n. 28, aggiorna con cadenza quinquennale il Piano di Classifica di cui al precedente comma.

Il Piano di Classifica è approvato dal Consiglio dei Delegati.

Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati di approvazione del Piano di Classifica sono pubblicate negli Albi Pretori dei Comuni interessati ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato.

Contro le deliberazioni consiliari di approvazione dei criteri di ripartizione delle quote di spesa è ammesso ricorso mediante deposito o invio all’Assessore Regionale all’Agricoltura, tramite il Consorzio, entro 30 (trenta) giorni, da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dall’ultimo atto di pubblicazione.

Trascorso il termine di cui sopra, la delibera consiliare di approvazione del Piano di Classifica è trasmessa all’Assessore Regionale all’Agricoltura in duplice copia integrale con l’attestazione, per ciascuna,del periodo di pubblicazione unitamente agli eventuali ricorsi corredati dalle osservazioni consortili sui ricorsi ricevuti.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura decide sugli eventuali ricorsi ed approva la deliberazione consiliare di approvazione del Piano di Classifica con apposito decreto.

Il decreto di approvazione della delibera consigliare di approvazione del Piano di Classifica è pubblicato, a cura del Consorzio, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le spese da porre a carico dei consorziati vengono proposte all’approvazione del Consiglio dei Delegati dalla Deputazione Amministrativa in coincidenza con la predisposizione del Bilancio di Previsione.

Qualora, per qualsiasi motivo, l’approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statutari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, può confermare i livelli di contribuenza adottati per l’esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall’emissione del Decreto di approvazione del Piano di Classifica da parte dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, il riparto e l’imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

I criteri provvisori di ripartizione della spesa sono approvati dal Consiglio dei Delegati.

Le deliberazioni consiliari di approvazione dei criteri provvisori di ripartizione della spesa sono pubblicate agli Albi Pretori dei Comuni interessati e all’albo consortile per quindici giorni da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato.