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ART. 16
Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, da due (2) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente, 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente sono nominati dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura; 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegatiai sensi dell’art. 17, comma I, della L.R.n. 28/2002.

La cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 17, comma II, L.R.n. 28/2002.

E’ causa inoltre di decadenza dalla carica l’assenza ingiustificata per numero 2 (due) riunioni consecutive e la mancata presentazione degli atti dovuti.

Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori Contabili, in particolare:

  1. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consorzio;
  2. accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto Consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  3. presenta al Consiglio dei Delegati una relazione - parere sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e sulle variazioni al bilancio;
  4. esamina e vista almeno ogni sei mesi il conto di cassa.

Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori Contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consorzio e del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l’Organo competente provvede alla sostituzione. Ove si proceda a sostituzione la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine dell’intero collegio.

Il Revisore supplente di nomina regionale sostituisce quello effettivo di pari nomina che cessa dalla carica, nelle more dell’emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.

Il Revisore supplente di nomina consortile sostituisce quello effettivo di pari nomina che cessa dalla carica, nelle more dell’emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.

Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l’immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

Al Revisore effettivo viene corrisposto un compenso annuo forfetario l’ammontare del quale viene fissato dal Consiglio dei Delegati nella delibera di nomina degli stessi.