STATUTO
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ART. 18
Dimissione dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A. R. diretta al Consorzio ovvero verbalizzate nella prima seduta di Consiglio dei Delegati o di Deputazione Amministrativa.

Esse hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l’accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.