STATUTO
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ART. 20
Surrogazione nelle cariche

Quando il Presidente, il Vice Presidente od alcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l’Organo competente provvede alla loro sostituzione nella seduta immediatamente successiva alle dimissioni o al verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla decadenza

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare, con lettera raccomandata, l’adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga entro il termine di 2 (due) mesi.

Il membro elettivo del Consiglio dei Delegati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima Lista.

Quando il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduce a meno dei 2/3 (due terzi), l’Assemblea dovrà essere convocata per il rinnovo del Consiglio stesso secondo i commi 4 e 5 dell’art. 13 della L.R. n. 28/2002.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.