STATUTO
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ART. 22
Validità delle riunioni

Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri o dei Deputati in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Le adunanze del Consiglio in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Delegati in carica.

Per le elezioni degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in caricatenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 50 del presente Statuto per le modifiche statutarie.

Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche.