STATUTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   ...

ART. 25
Votazione nelle riunioni

Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione di quanto previsto dall’art. 50 del presente Statuto.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti di cui all’art. 24 del presente Statuto non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.