STATUTO
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ART. 27
Pubblicazione delle deliberazioni ed Organo di controllo

Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate, ai sensi dell’art. 22, comma I, della L.R. n. 28/2002, dal Comitato Regionale di Controllo di cui alla L.R. 12.9.1991 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimenti definitivi

Il controllo sugli atti del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità ai sensi dell’art. 22, comma II, della L.R. n. 28/2002.

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

  1. i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
  2. i conti consuntivi;
  3. ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 (venti) per cento dei componenti presenti dell’Organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall’art. 23, comma I, della L.R. n. 28/2002, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;
  4. gli atti degli Organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall’Organo deliberante nell’atto medesimo.

Le deliberazioni degli Organi deliberanti sono pubblicati all’Albo consortile per 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione ai sensi dell’art. 23, comma I, della L.R. n. 28/2002.

Per motivate ragioni d’urgenza, i predetti atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall’Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti. Anche in tal caso tali atti devono essere pubblicati all’Albo consorziale per 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione.

Gli atti soggetti a controllo di cui al precedente comma III, sono trasmessi, entro i 3 (tre) giorni successivi alla loro pubblicazione, al Comitato Regionale di Controllo in duplice copia integrale con l’attestazione, per ciascuno di essi, del periodo della pubblicazione medesima.

Per motivate ragioni d’urgenza anche le deliberazioni soggette al controllo del Comitato Regionale di Controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive dall’Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti e sono inviate, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione, al Comitato e pubblicati all’Albo del Consorzio per 7 (sette) giorni compresi i giorni festivi ed il sabato ai sensi dell’art. 23, comma VI, della L.R. n. 28/2002.

Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:

  1. quando siano scaduti i termini stabiliti dall’art. 23, comma IV, della L.R.n. 28/2002 senza che il Comitato Regionale di Controllo ne abbia disposto l’annullamento;
  2. quando, prima della scadenza del termine di cui al predetto comma IV dell’art. 23 della L.R. n. 28/2002, il Comitato abbia dato al Consorzio formale avviso di legittimità.

Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti dal comma III dell’articolo 22 della L.R. n. 28/2002 diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.

Il Consorzio designa l’impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti di cui sopra. In difetto di designazione, tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Ente; egli deve pure curare la messa a disposizione di chi chiede lettura degli atti in pubblicazione.