STATUTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   ...

ART. 30

Bilancio di Previsione Conto Consuntivo

L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.

Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

Ai sensi dell’art. 3, comma II, della L.R. n. 28/2002 il Consorzio è tenuto al perseguimento dell’equilibrio finanziario.

Ai sensi dell’art. 3, comma III, della L.R. n. 28/2002, è fatto inoltre divieto al Consorzio di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, ad eccezione:

  1. dell’anticipazione da parte del Tesoriere nella misura massima di 4/12 (quattro dodicesimi) dell’ammontare annuo delle entrate previste dal Bilancio di Previsione;
  2. della contrazione di mutui o dell’accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a 15 (quindici) anni,per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al 15 (quindici) per cento delle entrate previste nel Bilancio preventivo annuale.