STATUTO
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ART. 34
Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto Bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque Istituti di Credito.

La Deputazione Amministrativa predispone ed il Consiglio dei Delegati approva il capitolato e la relativa bozza di convenzione disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

Il Presidente conduce la trattativa e sottoscrive la convenzione di cui al precedente comma.