STATUTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   ...

ART. 37

Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante

Per ogni Sezione elettorale viene formata una Lista degli aventi diritto al voto. Qualora un consorziato abbia titolo d’iscrizione in più di una Sezione, l’iscrizione avviene nella Sezione elettorale in cui l’onere contributivo è maggiore.

L’iscrizione nella predetta Lista costituisce il titolo per l’esercizio del diritto al voto.

Hanno diritto al voto i proprietari consorziali che risultano iscritti nel Catasto consorziale, maggiorenni, che godono dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento del contributo consorziale.

Gli affittuari di terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all’iscrizione nel Catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili e siano in regola con il pagamento degli stessi.

Gli usufruttuari di terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all’iscrizione nel Catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di usufrutto, siano tenuti a pagare i contributi consortili e siano in regola con il pagamento degli stessi.

Ogni elettore (avente diritto al voto) ha diritto ad un voto.

Ogni elettore può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa Sezione. Ai sensi dell’art. 13, comma VI, della L.R. n. 28/2002, per ogni elettore sono ammesse fino a 2 (due) deleghe, da presentare al Seggio elettorale all’atto dell’esercizio del diritto di voto.

Per le persone giuridiche e le altre Società regolarmente costituite, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall’amministratore.

In caso di comunione di beni l’elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato; in mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Ditta iscritta nella Lista degli aventi diritto al voto.

Per conseguire l’iscrizione nelle Liste degli aventi diritto al voto dei rappresentanti di cui sopra, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il termine fissato nel successivo art. 38 per la presentazione dei reclami contro le Liste degli aventi diritto al voto.

La delega deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal segretario comunale (o suo delegato) del Comune di residenza del delegante o dai Funzionari consorziali all’uopo designati.

La formazione delle Liste degli aventi diritto al voto, cui sovraintende la Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l’Assemblea dei consorziati.

Le Liste dovranno contenere per ciascun avente diritto al voto:

  1. le generalità;
  2. nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai commi 8, 9 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità delprecedente comma 11 del presente articolo;
  3. l’ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo per l’esercizio in corso alla data della pubblicazione della deliberazione di convocazione dell’Assemblea;
  4. l’indicazione del Seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.