STATUTO
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ART. 38
Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle Liste dovrà essere pubblicata oltreché all’Albo consorziale, anche in quello pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 15 (quindici) giorni, compresi i giorni festivi ed il sabato.

Durante lo stesso periodo le Liste dovranno essere depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio ed i Comuni anzidetti.

Dell’avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto.

I reclami contro le Liste debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dall’ultimo giorno di pubblicazione.

La Deputazione, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R.