STATUTO
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ART. 40

Ineleggibilità a Consiglieri delegati

Non possono essere eletti quali Consiglieri Delegati:

  1. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  2. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  3. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
  4. coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  5. coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle Liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
  6. coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle Liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  7. i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del Consorzio;
  8. ex dipendenti e/o pensionati del Consorzio;
  9. coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
  10. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
  11. coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
  12. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora.

Non possono essere Consiglieri Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi nonché le persone aventi lo stesso grado di parentela con quelle richiamate alle lettere i), j), k), l) del comma che precede.