STATUTO
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ART. 41
Seggi elettorali

Il numero dei seggi di votazione,la loro ubicazione e composizione, le giornate di apertura e l’orario di votazione sono fissati dalla Deputazione Amministrativa, avendo presente l’intento di favorire la partecipazione al voto.

Ogni Seggio è composto da 1 (uno) Presidente e da 2 (due) Scrutatori; il più giovane di questi assumerà le funzioni di Segretario del Seggio.

Non possono essere nominati membri del Seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.

La Deputazione Amministrativa provvederà, inoltre, a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza od impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l’incombenza dell’insediamento di tali sostituti.

Nella sala durante l’espressione di voto è ammesso soltanto chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 (otto) ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del Seggio consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.

L’elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del Seggio, il quale la introdurrà subito nell’apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.