STATUTO
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ART. 42
Modalità delle votazioni

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda, che contraddistingue la Sezione di appartenenza dell’avente diritto al voto.

Le schede di votazione dovranno essere consegnate al Presidente del Seggio che, prima dell’inizio delle votazioni, ne controllerà insieme agli Scrutatori numero ed integrità.

Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per singoli candidati della Lista medesima. Per votare la Lista prescelta nell’ambito della Sezione di appartenenza è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.

Per esercitare il diritto di preferenza l’elettore può apporre un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto, oppure può depennare i candidati ai quali non intende dare preferenza; resta chiarito che il depennamento di taluni candidati individua gli altri ai quali assegnare il voto preferenziale oltre che la Lista prescelta.

Qualora in una Sezione sia stata presentata una sola Lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della Sezione non compresi nella Lista presentata.

Sono nulle le schede che oltre all’espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.