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| STATUTO | |||||||||||||||||
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ART. 43 |
Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali |
Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio, previ i riscontri di rito.Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al presente articolo. Alla Lista dei candidati che all’interno di ciascuna Sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all’unità, i ¾ (tre quarti) dei Consiglieri Delegati spettanti alla Sezione stessa. Il residuo ¼(un quarto) è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10% (dieci per cento) dei voti espressi; in mancanza di tale 10% (dieci per cento), l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria. Sono eletti, all’interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età. Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti. I verbali delle operazioni elettorali unitamente all’esito complessivo delle votazioni sono trasmessi, ai sensi dell’art. 14, comma XI, della L.R. n. 28/2002,alla Direzione Regionale dell’Agricoltura, entro 8 (otto) giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e pubblicati agli Albi dei Comuni del comprensorio e all’Albo consorziale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi. Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Consiglieri Delegati da eleggere. |