STATUTO
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ART. 44
Validità delle votazioni

L’elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora abbiano partecipato al voto il 20% degli elettori calcolato sul numero complessivo degli iscritti nel Catasto dei Terreni del Consorzio ovvero un numero di elettori che rappresenti il 25% della contribuenza consortile.

Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall’Amministrazione Regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni.

Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l’Amministrazione Regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento