STATUTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   ...

ART. 45
Ricorsi contro le operazioni elettorali

A termini del comma 12 dell’art. 14 della L.R. n. 28/2002, gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentati all’Assessore Regionale all’Agricoltura entro e non oltre 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali di cui all’articolo 43 del presente Statuto.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l’annullamento d’ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura.