STATUTO
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ART. 47
Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti.
Convocazione del nuovo Consiglio
Il Presidente uscente, acquisita la validità delle votazioni, decorsi i termini di cui all’art. 45 e provveduto agli adempimenti di cui all’art. 46 del presente Statuto, procede alla proclamazione dei risultati definitivi delle votazioni e dei nominativi degli eletti econvoca il nuovo Consiglio dei Delegati.