STATUTO
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ART. 48
Ufficiale Rogante

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 28/2002 le funzioni di Ufficiale Rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio possono essere conferite con atto formale della Deputazione Amministrativa a Funzionari appartenenti all’area amministrativa di fascia funzionale non inferiore alla settima e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli95 e seguenti delR.D.23/5/1924 n. 827 e dell’articolo 18 dellaL.R.14/8/1969 n. 29.

Il Funzionario incaricato delle funzioni di Ufficiale Rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.