STATUTO
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ART. 50
Statuto
Ai sensi dell’art. 19, comma I, della L.R. n. 28/2002, eventuali modifiche al presente Statuto devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati ed approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura