Amministrazione
Struttura
Statuto
Legislazione
Piano di Classifica
Piano di Bonifica
Per visualizzare alcuni collegamenti è necessario utilizzare Acrobat Reader.
Preleva gratuitamente l'ultima versione di Acrobat Reader

|
Le attività che i Consorzi di Bonifica della Regione Friuli V. G. possono svolgere sul territorio sono previste e regolamentate dalla legge regionale n. 28 del 2002.
L'art.1 definisce cosa sono le attività di bonifica ed irrigazione:
L'attivita' di bonifica e irrigazione e' riconosciuta dall'Amministrazione Regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, Nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
L'art. 4 specifica quali funzioni i Consorzi di bonifica sono chiamati a svolgere nell'ambito delle attività di bonifica ed irrigazione:
Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
- opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
- opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, ...
- opere di ricomposizione fondiaria ... comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilita' connesse;
- opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
- opere di miglioramento fondiario;
- impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
- strade interpoderali e vicinali;
- impianti di produzione di energia elettrica;
- opere intese a tutelare la qualita' delle acque irrigue;
- opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche.
Tali interventi devono essere programmati preventivamente attraverso la formazione di un apposito strumento di programmazione detto “Piano Generale di Bonifica”
Art. 5 (Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio)
- Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:
- censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
- definisce le linee di intervento nel comprensorio;
- individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
- individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorita', la fattibilita' amministrativa e tecnica, nonche' i costi;
- prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorioe individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.
L'attuazione delle previsioni progettuali dei Piani di bonifica avviene tramite piani triennali di intervento
RELAZIONE
IL MATERIALE PUBBLICATO E' IN CORSO DI REVISIONE ED E' QUINDI SUSCETTIBILE DI MODIFICHE
Presentazione del Piano di Bonifica (pdf 4,6 Mb)
Presentazione rapporto preliminare (pdf 19,0 Mb)
Indice generale (pdf 0,5 Mb)
Capitolo 01 (pdf 0,5 Mb)
Capitolo 02 (pdf 3,7 Mb)
Capitolo 03 (pdf 1,5 Mb)
Capitolo 04 (pdf 2,7 Mb)
Capitolo 05 (pdf 0,9 Mb)
Capitolo 06 (pdf 1,6 Mb)
Capitolo 07 (pdf 1,5 Mb)
Capitolo 08 (pdf 1,3 Mb)
Capitolo 09 (pdf 2,4 Mb)
Capitolo 10 (pdf 0,9 Mb)
Capitolo 11 (pdf 1,6 Mb)
Capitolo 12 (pdf 2,3 Mb)
Capitolo 13 (pdf 0,9 Mb)
Capitolo 14 (pdf 0,9 Mb)
Capitolo 15 (pdf 0,9 Mb)
Bibliografia
(pdf 0,6 Mb)
|