PIANO GENERALE DI BONIFICA
Le attività che i Consorzi di Bonifica della Regione Friuli V. G. possono svolgere sul territorio sono previste e regolamentate dalla Legge Regionale n. 28 del 2002.
L'art.1 definisce cosa sono le attività di bonifica ed irrigazione:
L'attivita' di bonifica e irrigazione e' riconosciuta dall'Amministrazione Regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
L'art. 4 specifica quali funzioni i Consorzi di bonifica sono chiamati a svolgere nell'ambito delle attività di bonifica ed irrigazione:
Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
| 1. | opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo; |
| 2. | opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, ... |
| 3. | opere di ricomposizione fondiaria ... comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilita' connesse; |
| 4. | opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio; |
| 5. | opere di miglioramento fondiario; |
| 6. | impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione; |
| 7. | reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali; |
| 8. | strade interpoderali e vicinali; |
| 9. | impianti di produzione di energia elettrica; |
| 10. | opere intese a tutelare la qualita' delle acque irrigue; |
| 11. | opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua; |
| 12. | interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche. |
Tali interventi devono essere programmati preventivamente attraverso la formazione di un apposito strumento di programmazione detto "Piano Generale di Bonifica"
Art. 5 (Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio)
Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:
| 1. | censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio; |
| 2. | definisce le linee di intervento nel comprensorio; |
| 3. | individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola; |
| 4. | individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorita', la fattibilita' amministrativa e tecnica, nonche' i costi; |
| 5. | prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione. |
L'attuazione delle previsioni progettuali dei Piani di bonifica avviene tramite piani triennali di intervento
