STATUTO

Lo Statuto del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna è consultabile interamente online. Una copia in PDF può essere scaricata da questo link.

CAPO I - NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITÀ E FUNZIONI – COMPRENSORIO

ART. 1 - Natura giuridica e sede del Consorzio

ART. 2 - Finalità e funzioni

ART. 3 - Estensione del comprensorio, perimetro

ART. 4 - La contribuenza consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5 - Organi del Consorzio

ART. 6 - Assemblea dei Consorziati

ART. 7 - Il Consiglio dei Delegati

ART. 8 - Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

ART. 9 - Convocazione del Consiglio dei Delegati

ART. 10 - La Deputazione Amministrativa

ART. 11 - Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

ART. 12 - Deliberazioni d’urgenza della Deputazione Amministrativa

ART. 13 - Convocazione della Deputazione Amministrativa

ART. 14 - Il Presidente

ART. 15 - Il Vice Presidente

ART. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 17 - Durata e scadenza delle cariche

ART. 18 - Dimissione dalle cariche

ART. 19 - Decadenza e cessazione dalle cariche

ART. 20 - Surrogazione nelle cariche

ART. 21 - Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Presidente, Vice Presidente, Consiglieri e Deputati

ART. 22 - Validità delle riunioni

ART. 23 - Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

ART. 24 - Conflitto di interessi tra Consiglieri o Deputati e Consorzio

ART. 25 - Votazione nelle riunioni

ART. 26 - Verbale delle riunioni

ART. 27 - Pubblicazione delle deliberazioni ed Organo di controllo

ART. 28 - Opposizione alle deliberazioni

ART. 29 - Visione e copia delle deliberazioni.

CAPO IV - BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

ART. 30 - Bilancio di Previsione Conto Consuntivo

ART. 31 - Catasto consorziale e proprietari consorziati

ART. 32 - Ruoli di contribuenza e ricorsi

ART. 33 - Riscossione dei contributi

ART. 34 - Servizio di Tesoreria

CAPO V - REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 35 - Convocazione dell’Assemblea dei consorziati

ART. 36 - Fasce di contribuenza - Sezioni elettorali

ART. 37 - Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante

ART. 38 - Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto

ART. 39 - Liste dei candidati

ART. 40 - Ineleggibilità a Consiglieri delegati

ART. 41 - Seggi elettorali

ART. 42 - Modalità delle votazioni

ART. 43 - Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali

ART. 44 - Validità delle votazioni

ART. 45 - Ricorsi contro le operazioni elettorali

ART. 46 - Invio dell’avviso dei risultati agli eletti. Accettazione al mandato, rinunce e sostituzioni

ART. 47 - Proclamazione dei risultati delle votazioni dell’Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

CAPO VI - VARIE

ART. 48 - Ufficiale Rogante

ART. 49 - Associazione dei Consorzi di bonifica

CAPO VII - STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 50 - Statuto

ART. 51 - Regolamenti

ART. 52 - Norme transitorie

CAPO I - NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITÀ E FUNZIONI – COMPRENSORIO

ART. 1
Natura giuridica e sede del Consorzio

Il Consorzio di bonifica “Cellina – Meduna”, di seguito denominato Consorzio, costituito con Decreto prefettizio 5 febbraio 1930 a norma dell’art. 17 del R. Decreto 2 ottobre 1922 n.1747, è stato riconosciuto con R. Decreto 9 giugno 1930 e, per effetto del Decreto Ministeriale 6 febbraio 1934 23 luglio 1934 n. 1202 5840, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 1935 emanato a norma dell’articolo 107 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, assume la qualifica di Consorzio di Bonifica ed ha Sede in Pordenone.

Il Consorzio esercita le proprie funzioni istituzionali nel comprensorio di bonifica integrale delimitato con D.P.G.R. 31 luglio 1989 n. 0421/Pres., pubblicato nel B.U.R. 13 ottobre 1989, n. 106. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29 ottobre 2002 n. 28, è un ente pubblico economico che non svolge attività commerciale ed espleta la sua attività entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto con l’osservanza delle norme di cui alla L.R. 20 marzo 2000 n. 7.

ART. 2
Finalità e funzioni

Ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio consorziale, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali. L’attività di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche del Consorzio nell’ambito del proprio comprensorio è svolta secondo le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 29 ottobre 2002 n. 28. Nelle more dell’approvazione dei piani di bonifica e di tutela del territorio l’esecuzione di opere pubbliche, di irrigazione e di bonifica idraulica può essere disposta dall’Amministrazione Regionale con specifici provvedimenti di finanziamento.

L’esecuzione delle opere pubbliche è affidata al Consorzio dalla Regione con atto di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’art. 2, comma IV, della L. R. 28/2002.

Ai sensi del V comma dell’art. 2 della L.R. 28/2002 le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell’Amministrazione Regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall’utilizzo delle opere stesse. Ai fini della decorrenza dell’esercizio dei compiti di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 28/2002.

Ai sensi dell’art. 2, VI comma, della L.R. 28/2002, le disposizioni di cui al precedente comma V, si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione.

Al Consorzio può essere affidata da Enti pubblici, anche al di fuori del territorio di sua competenza, l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche ai sensi dell’ art. 1, comma III, della L.R. n. 28/2002.

Al Consorzio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 28/2002, possono essere affidate le funzioni indicate allo stesso articolo 4, relative a:

a)opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b)opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall’inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all’irrigazione, anche ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
c)opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d)opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio;
e)opere di miglioramento fondiario;
f)impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g)reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
h)strade interpoderali e vicinali;
i)impianti di produzione di energia elettrica;
l)opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
m)opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
n)interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione svolte dal Consorzio sono comprese tra quelle previste dall’art. 23 della L.R. 31/5/2002 n. 14 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma III, della L.R. 28/2002.

Il Consorzio può altresì:

a)assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
b)favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l’assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
c)assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
d)assumere, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge 16/12/1993 n. 520.

L’Amministrazione Regionale si avvale del Consorzio di Bonifica per la predisposizione e l’aggiornamento, in coerenza con il programma regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della L.R. 28/2002. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 ed in conformità alle regole ivi previste, può affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche.

Il Consorzio svolge le funzioni nel settore della difesa del suolo ad esso affidate dall’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 45 della L.R. 16/2002. Su richiesta delle competenti Autorità Comunali il Consorzio può provvedere, secondo quanto contemplato dall’art. 45, comma II, della L.R.. 16/2002, alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 43 della stessa L.R. 16/2002.

ART. 3
Estensione del comprensorio, perimetro

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di ettari 115.600 ricadenti in provincia di Pordenone nei Comuni di seguito indicati:

COMUNE Superficie in ettari
1 ARBA 1.482
2 ARZENE 1.203
3 AVIANO 5.094
4 AZZANO DECIMO 5.132
5 BRUGNERA 2.920
6 BUDOIA 796
7 CANEVA 1.146
8 CASARSA DELLA DELIZIA 2.034
9 CAVASSO NUOVO 641
10 CHIONS 3.344
11 CORDENONS 5.668
12 CORDOVADO 1.213
13 FANNA 641
14 FIUME VENETO 3.587
15 FONTANAFREDDA 4.616
16 MANIAGO 5.140
17 MONTEREALE VALCELLINA 4.168
18 MORSANO AL TAGLIAMENTO 3.199
19 PASIANO DI PORDENONE 4.556
20 PINZANO AL TAGLIAMENTO 1.034
21 POLCENIGO 1.115
22 PORCIA 2.943
23 PORDENONE 3.824
24 PRATA DI PORDENONE 2.288
25 PRAVISDOMINI 1.610
26 ROVEREDO IN PIANO 1.561
27 SACILE 3.259
28 S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA 4.797
29 S. MARTINO AL TAGLIAMENTO 1.782
30 SAN QUIRINO 5.124
31 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 6.040
32 SEQUALS 2.570
33 SESTO AL REGHENA 4.047
34 SPILIMBERGO 7.199
35 VAJONT 157
36 VALVASONE 1.760
37 VIVARO 3.768
38 ZOPPOLA 4.527

Il perimetro del Comprensorio, giusta corografia allegata al presente Statuto, è individuato come segue:
da Stevenà il limite segue la strada pedemontana Polcenigo – Santa Lucia – Aviano – Ponte di Ravedis, la sponda sinistra del torrente Cellina fino al ponte ferroviario, la linea ferroviaria fino alla località Molino Zatti, il confine comunale di Meduno fino al Ponte di Colle, passa per quota 302, segue il confine nord del Comune di Sequals, la strada Lestans – Valeriano – Pinzano – ponte sul Tagliamento, il confine di Provincia ed infine il confine di regione fino a Stevenà.

ART. 4
La contribuenza consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio.
Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

Le spese per l’esecuzione delle opere limitatamente alla quota non coperta dal finanziamento pubblico, nonché le spese per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e quelle per il funzionamento del Consorzio, nonché per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali sono ripartite a carico degli immobili consorziati che ricevono beneficio dall’attività svolta dal Consorzio.

A tal fine il Consorzio impone sugli immobili di cui al precedente comma contributi i quali costituiscono oneri reali sugli immobili interessati ed hanno natura tributaria.

Il potere impositivo viene esercitato nei confronti dei proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio consortile che traggono beneficio dall’attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza.

Possono essere chiamati a contribuire anche gli affittuari dei terreni e gli usufruttuari, qualora l’obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto di affitto o di usufrutto.

Per l’esercizio del potere impositivo il Consorzio predispone il Piano di Classifica che individua i criteri per la determinazione del beneficio conseguito o conseguibile per effetto dell’attività consorziale e quindi per la ripartizione delle spese di cui al comma uno.

Il Consorzio, ai sensi dell’art. 10, comma III, della L. R.. 29 ottobre 2002 n. 28, aggiorna con cadenza quinquennale il Piano di Classifica di cui al precedente comma.

Il Piano di Classifica è approvato dal Consiglio dei Delegati.

Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati di approvazione del Piano di Classifica sono pubblicate negli Albi Pretori dei Comuni interessati ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato.

Contro le deliberazioni consiliari di approvazione dei criteri di ripartizione delle quote di spesa è ammesso ricorso mediante deposito o invio all’Assessore Regionale all’Agricoltura, tramite il Consorzio, entro 30 (trenta) giorni, da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dall’ultimo atto di pubblicazione.

Trascorso il termine di cui sopra, la delibera consiliare di approvazione del Piano di Classifica è trasmessa all’Assessore Regionale all’Agricoltura in duplice copia integrale con l’attestazione, per ciascuna, del periodo di pubblicazione unitamente agli eventuali ricorsi corredati dalle osservazioni consortili sui ricorsi ricevuti.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura decide sugli eventuali ricorsi ed approva la deliberazione consiliare di approvazione del Piano di Classifica con apposito decreto.

Il decreto di approvazione della delibera consigliare di approvazione del Piano di Classifica è pubblicato, a cura del Consorzio, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le spese da porre a carico dei consorziati vengono proposte all’approvazione del Consiglio dei Delegati dalla Deputazione Amministrativa in coincidenza con la predisposizione del Bilancio di Previsione.

Qualora, per qualsiasi motivo, l’approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statutari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, può confermare i livelli di contribuenza adottati per l’esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall’emissione del Decreto di approvazione del Piano di Classifica da parte dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, il riparto e l’imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

I criteri provvisori di ripartizione della spesa sono approvati dal Consiglio dei Delegati.

Le deliberazioni consiliari di approvazione dei criteri provvisori di ripartizione della spesa sono pubblicate agli Albi Pretori dei Comuni interessati e all’albo consortile per quindici giorni da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5
Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

a)l’Assemblea dei Consorziati
b)il Consiglio dei Delegati
c)la Deputazione Amministrativa
d)il Presidente
e)il Vice Presidente
f)il Collegio dei Revisori Contabili

ART. 6
Assemblea dei Consorziati

L’Assemblea è costituita dai proprietari di beni immobili che risultano iscritti nel Catasto consorziale di cui all’art. 10 della L.R. n.28/2002 ed all’art. 31 del presente Statuto, godono dei diritti civili e risultano in regola con il pagamento del contributo consortile.

Fanno parte dell’Assemblea anche gli affittuari dei terreni quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto d’affitto, risultino iscritti nel Catasto consorziale e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili

Fanno parte dell’Assemblea anche gli usufruttuari dei terreni quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di usufrutto, risultino iscritti nel Catasto consorziale e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Ogni componente dell’Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo, secondo quanto disposto dal capo V del presente Statuto.

L’Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei Delegati ai sensi dell’art. 13, comma III, della L.R. n. 28/2002.

ART. 7
Il Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati è composto dai membri eletti dall’Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all’interno del perimetro consortile.

Il Consiglio dei Delegati è composto complessivamente da 36 (trentasei) membri di cui 30 (trenta) membri eletti dall’Assemblea dei consorziati e 6 (sei) membri quali rappresentanti dei Comuni, il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all’interno del perimetro consortile.

Questi ultimi saranno scelti fra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro 20 (venti) giorni, compresi i giorni festivi e il sabato, dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata, nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell’adunanza stessa.

Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall’Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima Lista della stessa sezione; qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, sono indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche ai sensi dell’ art.15, comma IV, della L.R. n.28/2002.

Ai sensi dell’art. 15, comma VII, della L. R. n.28/2002, il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l’adunanza con le modalità di cui al secondo comma che precede, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

Il Consiglio dei Delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

ART. 8
Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

Il Consiglio determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l’attuazione. Spetta al Consiglio:

a)eleggere, con separate votazioni, il Presidente tra i consiglieri eletti dall’Assemblea ed il Vice Presidente fra i componenti elettivi della Deputazione Amministrativa;
b)elegge, in conformità dell’art.10 del presente Statuto, gli altri membri della Deputazione Amministrativa;
c)nominare 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) supplente del Collegio dei Revisori Contabili;
d)deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei consorziati e sulle fasce di contribuenza di cui al successivo art. 36 del presente Statuto;
e)determinare il numero dei rappresentanti delle singole Sezioni elettorali in seno alla Deputazione Amministrativa, tenuto conto del numero dei delegati eletti in ciascuna sezione;
f)deliberare su indennità di carica, gettoni di presenza, compensi e rimborso spese ai componenti degli Organi consorziali;
g)deliberare sulle modifiche dello Statuto;
h)deliberare sui Regolamenti, sulle Norme per il funzionamento dei servizi e sul Piano di Organizzazione Variabile;
i)deliberare sul Piano Generale di Bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
j)deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri di finanziamento definitivo delle opere;
k)deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata nonché sui criteri di ripartizione provvisoria di cui all’art. 10, comma VI, della L.R. n. 28/2002;
l)approvare il Bilancio di Previsione relativi allegati comprese le spese che concorrono a formare la contribuenza, nonché le variazioni al bilancio che si rendessero necessarie in corso di esercizio compreso lo storno di fondi e l’utilizzo del fondo di riserva, con facoltà di delegare alla Deputazione Amministrativa lo storno di fondi e l’utilizzo del fondo di riserva;
m)approvare il Conto Consuntivo e relativi allegati;
n)deliberare l’assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali salvo il disposto della lett. i) del successivo art. 11 del presente Statuto;
o)deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società od Associazioni che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l’attività di bonifica;
p)deliberare l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
q)redigere alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico - economica e finanziaria sull’attività svolta, da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno 30 (trenta) giorni, compresi i giorni festivi ed il sabato, prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea;
r)deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
s)proclamare i risultati della votazione dell’Assemblea ed i nominativi degli eletti;
t)pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l’esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.

ART. 9
Convocazione del Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due volte l’anno, oppure entro 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta (con lettera raccomandata A.R., riportante gli argomenti da trattare) da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Delegati o dal Collegio dei Revisori Contabili ai sensi del penultimo comma del successivo art. 15 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio dei Delegati avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima od in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un’ora di distanza dalla prima.

Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide:

-in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vice Presidente
-in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.

Per le elezioni degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 50 del presente Statuto per le modifiche statutarie.

In caso d’urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma o via fax ai Consiglieri almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

In concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione del Consiglio dei Delegati non può iniziare né proseguire.

Gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri Delegati almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della riunione, ad eccezione degli atti relativi ad argomenti inseriti d’urgenza nell’ordine del giorno.

ART. 10
La Deputazione Amministrativa

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente e da 7 (sette) membri eletti ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma II, della L.R. n. 28/2002 di cui sei scelti fra i membri elettivi del Consiglio ed uno tra i membri di diritto in rappresentanza dei Comuni.

Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un membro. I membri della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Consiglieri Delegati delle singole sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera e) del presente Statuto.

Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, sarà eletto Deputato il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti per l’elezione alla carica di Consigliere delegato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano.

ART. 11
Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

La Deputazione Amministrativa amministra il Consorzio dando esecuzione alle direttive fissate dal Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie specifiche competenze.

Spetta alla Deputazione:

a)approvare le Liste dei consorziati aventi diritto al voto nell’Assemblea;
b)esercitare le competenze di cui al 1° comma del successivo art. 41 del presente Statuto, nominare i componenti dei seggi elettorali dell’Assemblea e fissare le relative indennità;
c)deliberare di stare o resistere in giudizio avanti l’Autorità Giudiziaria e qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d)predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi ed il POV, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;
e)deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
f)deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
g)formare il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, proporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati le variazioni di bilancio compreso lo storno di fondi e l’utilizzo del fondo di riserva;
h)proporre al Consiglio dei Delegati le spese da porre a carico dei consorziati elaborando gli importi di contribuenza;
i)deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati, nonché sull’assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
j)deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive;
k)deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle locazioni, conduzioni ed uso di beni immobili;
l)deliberare sulle licenze e concessioni temporanee, sui criteri relativi all’esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
m)sovraintendere alla gestione del Catasto consorziale, e può decidere di riscuotere parte dei contributi anziché annualmente con una cadenza diversa e comunque entro il termine di prescrizione;
n)sovraintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
o)deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni e sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza;
p)deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale Rogante consorziale ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 28/2002;
q)provvedere nelle materie che non sono espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, sempre che non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio dei Delegati.

La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l’esercizio di proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini. Tale delega va conferita di volta in volta per singoli atti ed i criteri, come pure i termini temporali e di valore dovranno essere predeterminati con l’indicazione di minimi e massimi.

ART. 12
Deliberazioni d’urgenza della Deputazione Amministrativa

In caso d’urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio dei Delegati stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio del Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

ART. 13
Convocazione della Deputazione Amministrativa

La Deputazione Amministrativa viene convocata d’iniziativa del Presidente o quando 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. riportante gli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma spedito non meno di 48 (quarantotto) ore prima dell’ora della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica o via fax ai Deputati almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora della riunione.

In concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione della Deputazione Amministrativa non può né iniziare, né proseguire.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati almeno 1 (uno) giorno lavorativo prima della riunione, ad eccezione degli atti relativi ad argomenti inseriti d’urgenza nell’ordine del giorno.

ART. 14
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In particolare:

a)firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Direttore del Consorzio;
b)firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c)convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, disponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;
d)sovraintende all’Amministrazione consorziale ed assicura l’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dello Statuto, deliberando i provvedimenti di competenza;
e)cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
f)sovraintende al personale;
g)promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
h)delibera e conseguentemente dispone i pagamenti e le riscossioni, gestendo altresì la parte corrente del bilancio di concerto con la Direzione dell’Ente, ponendo i propri atti deliberativi a cognizione della Deputazione Amministrativa;
i)presiede le gare per l’aggiudicazione di lavori e forniture. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente le gare vengono presiedute dal Direttore o da un sostituto, incaricato dal Presidente;
j)delibera, in caso d’urgenza, tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della stessa, escluse quelle indicate agli artt. 11 lett. q) e 12 del presente Statuto. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella riunione immediatamente successiva;
k)comunica alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute.

ART. 15
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.

ART. 16
Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, da due (2) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente, 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente sono nominati dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura; 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell’art. 17, comma I, della L.R. n. 28/2002.

La cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 17, comma II, L.R. n. 28/2002.

E’ causa inoltre di decadenza dalla carica l’assenza ingiustificata per numero 2 (due) riunioni consecutive e la mancata presentazione degli atti dovuti.

Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori Contabili, in particolare:

a)vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consorzio;
b)accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto Consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c)presenta al Consiglio dei Delegati una relazione - parere sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e sulle variazioni al bilancio;
d)esamina e vista almeno ogni sei mesi il conto di cassa.

Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori Contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consorzio e del Collegio. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l’Organo competente provvede alla sostituzione. Ove si proceda a sostituzione la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine dell’intero collegio.

Il Revisore supplente di nomina regionale sostituisce quello effettivo di pari nomina che cessa dalla carica, nelle more dell’emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio. Il Revisore supplente di nomina consortile sostituisce quello effettivo di pari nomina che cessa dalla carica, nelle more dell’emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.

Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l’immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

Al Revisore effettivo viene corrisposto un compenso annuo forfetario l’ammontare del quale viene fissato dal Consiglio dei Delegati nella delibera di nomina degli stessi.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 17
Durata e scadenza delle cariche

I componenti degli Organi statutari del Consorzio durano in carica 5 (cinque) anni ai sensi dell’art. 12, comma II, della L.R. n. 28/2002.

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica dalla data dell’accettazione del mandato secondo quanto previsto dal successivo art. 46 del presente Statuto. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti della Deputazione Amministrativa entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al citato art. 46 del presente Statuto.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l’entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio. Le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i 12 (dodici) mesi dalla scadenza medesima ai sensi dell’art. 13, comma V, della L. R. n. 28/2002.

Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al citato art. 46, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione del Consorzio.

ART. 18
Dimissione dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R. diretta al Consorzio ovvero verbalizzate nella prima seduta di Consiglio dei Delegati o di Deputazione Amministrativa. Esse hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l’accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

ART. 19
Decadenza e cessazione dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all’Assemblea di cui all’art. 6 (sei) del presente Statuto.

Decadono parimenti dal Consiglio dei Delegati i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 24 sul conflitto di interessi.

Decadono parimenti dalla Deputazione Amministrativa i Deputati che per 3 (tre) volte consecutive non partecipano alle riunioni della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 24 sul conflitto di interessi.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all’interessato con lettera raccomandata A.R.

La cessazione della qualità di rappresentante di cui all’art. 7 (sette) ed all’art. 37 (trentasette) del presente Statuto produce la perdita della carica di Consigliere Delegato.

ART. 20
Surrogazione nelle cariche

Quando il Presidente, il Vice Presidente od alcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l’Organo competente provvede alla loro sostituzione nella seduta immediatamente successiva alle dimissioni o al verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla decadenza

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare, con lettera raccomandata, l’adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga entro il termine di 2 (due) mesi.

Il membro elettivo del Consiglio dei Delegati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima Lista.

Quando il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduce a meno dei 2/3 (due terzi), l’Assemblea dovrà essere convocata per il rinnovo del Consiglio stesso secondo i commi 4 e 5 dell’art. 13 della L.R. n. 28/2002.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

ART. 21
Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Presidente, Vice Presidente, Consiglieri e Deputati

Al Presidente del Consorzio ed al Vice Presidente viene corrisposta un’indennità di carica, nonché il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio nell’interesse dell’Ente.

Ai Consiglierie ed ai Deputati consorziali viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio nell’interesse dell’Ente.

ART. 22
Validità delle riunioni

Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri o dei Deputati in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Le adunanze del Consiglio in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Delegati in carica.

Per le elezioni degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 50 del presente Statuto per le modifiche statutarie.

Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche.

ART. 23
Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

Il Direttore del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa; non vi partecipa qualora si discutano argomenti che lo riguardano o relativi ai componenti degli Organi consorziali.

Alle riunioni degli Organi consorziali possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti del Consorzio od estranei per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

ART. 24
Conflitto di interessi tra Consiglieri o Deputati e Consorzio

Il Consigliere o Deputato che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri o Deputati ed astenersi dal partecipare alla discussione e relativa votazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni. In tal caso interviene anche l’annullamento della deliberazione qualora la maggioranza prescritta si sia raggiunta con il voto di chi doveva astenersi.

ART. 25
Votazione nelle riunioni

Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione di quanto previsto dall’art. 50 del presente Statuto.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti di cui all’art. 24 del presente Statuto non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

ART. 26
Verbale delle riunioni

Per ogni riunione viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con il nome dei partecipanti, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione (solo se ne hanno fatto espressa richiesta), le deliberazione adottate per ciascun argomento, nonché l’ora di chiusura della riunione.

Le funzioni di segretario degli Organi, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o da un sostituto incaricato dal Presidente. Ove ricorra il caso di cui al comma 1° dell’art. 23 del presente Statuto, le funzioni di segretario della riunione saranno assunte dal più giovane dei Consiglieri Delegati o Deputati presenti.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

ART. 27
Pubblicazione delle deliberazioni ed Organo di controllo

Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate, ai sensi dell’art. 22, comma I, della L.R. n. 28/2002, dal Comitato Regionale di Controllo di cui alla L.R. 12.9.1991 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimenti definitivi

Il controllo sugli atti del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità ai sensi dell’art. 22, comma II, della L.R. n. 28/2002.

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

a)i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
b)i conti consuntivi;
c)ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 (venti) per cento dei componenti presenti dell’Organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall’art. 23, comma I, della L.R. n. 28/2002, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;
d)gli atti degli Organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall’Organo deliberante nell’atto medesimo.

Le deliberazioni degli Organi deliberanti sono pubblicati all’Albo consortile per 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione ai sensi dell’art. 23, comma I, della L.R. n. 28/2002.

Per motivate ragioni d’urgenza, i predetti atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall’Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti. Anche in tal caso tali atti devono essere pubblicati all’Albo consorziale per 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione.

Gli atti soggetti a controllo di cui al precedente comma III, sono trasmessi, entro i 3 (tre) giorni successivi alla loro pubblicazione, al Comitato Regionale di Controllo in duplice copia integrale con l’attestazione, per ciascuno di essi, del periodo della pubblicazione medesima.

Per motivate ragioni d’urgenza anche le deliberazioni soggette al controllo del Comitato Regionale di Controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive dall’Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti e sono inviate, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione, al Comitato e pubblicati all’Albo del Consorzio per 7 (sette) giorni compresi i giorni festivi ed il sabato ai sensi dell’art. 23, comma VI, della L.R. n. 28/2002.

Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:

a)quando siano scaduti i termini stabiliti dall’art. 23, comma IV, della L.R. n. 28/2002 senza che il Comitato Regionale di Controllo ne abbia disposto l’annullamento;
b)quando, prima della scadenza del termine di cui al predetto comma IV dell’art. 23 della L.R. n. 28/2002, il Comitato abbia dato al Consorzio formale avviso di legittimità.

Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti dal comma III dell’articolo 22 della L.R. n. 28/2002 diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.

Il Consorzio designa l’impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti di cui sopra. In difetto di designazione, tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Ente; egli deve pure curare la messa a disposizione di chi chiede lettura degli atti in pubblicazione.

ART. 28
Opposizione alle deliberazioni

Ogni Consorziato e comunque coloro che siano titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo nei confronti del Consorzio possono presentare atto di opposizione contro le deliberazioni degli organi consorziali entro otto giorni, computati comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dalla scadenza dell’ultimo giorno di pubblicazione, depositando od inviando l’atto di opposizione stessa al Consorzio

Il soggetto, di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente Statuto, riceve gli atti di opposizione rilasciandone contestuale ricevuta.

Il soggetto medesimo apporrà in calce a ciascuna delibera l’attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di atti di opposizione nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 29
Visione e copia delle deliberazioni.

L’accesso alle delibere degli Organi consorziali è regolato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento consorziale di data 28.11.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV - BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

ART. 30
Bilancio di Previsione Conto Consuntivo

L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.

Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

Ai sensi dell’art. 3, comma II, della L.R. n. 28/2002 il Consorzio è tenuto al perseguimento dell’equilibrio finanziario.

Ai sensi dell’art. 3, comma III, della L.R. n. 28/2002, è fatto inoltre divieto al Consorzio di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, ad eccezione:

a)dell’anticipazione da parte del Tesoriere nella misura massima di 4/12 (quattro dodicesimi) dell’ammontare annuo delle entrate previste dal Bilancio di Previsione;
b)della contrazione di mutui o dell’accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a 15 (quindici) anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al 15 (quindici) per cento delle entrate previste nel Bilancio preventivo annuale.

ART. 31
Catasto consorziale e proprietari consorziati

Il Consorzio è costituito tra i proprietari di beni immobili (consorziati) agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui all’art. 10, comma I, della L.R. n. 28/2002, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

Ai sensi dell’art. 4, comma IV, del presente Statuto, hanno diritto all’iscrizione nel Catasto consorziale anche gli affittuari e gli usufruttuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell’obbligo di pagare i contributi consortili risultante dal relativo contratto d’affitto o di usufrutto.

Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all’aggiornamento del proprio Catasto per la cui conservazione, ai fini delle volture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si seguiranno le norme che regolano il pubblico Catasto. Per facilitare l’aggiornamento del Catasto i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria per le relative variazioni.

I proprietari iscritti pro indiviso nel Catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l’assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà.

Essi possono farsi rappresentare da un solo comproprietario nei rapporti con il Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da mandato notarile conferito da tanti comproprietari rappresentanti più della metà della superficie in comproprietà. In mancanza di tale mandato è considerato rappresentante della comproprietà il primo intestato della corrispondente partita del Catasto consorziale.

I consorziati hanno l’obbligo di dichiarare per iscritto al Consorzio il proprio domicilio per il recapito della corrispondenza ed eventuali altre comunicazioni; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del Catasto consorziale.

ART. 32
Ruoli di contribuenza e ricorsi

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati ai Concessionari per l’esazione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro 30 (trenta) giorni, compresi i giorni festivi ed il sabato, dalla notificazione dell’avviso di pagamento e, in mancanza, dal ricevimento della cartella esattoriale.

Tale ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporne con provvedimento motivato la sua sospensione.

ART. 33
Riscossione dei contributi

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

ART. 34
Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto Bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque Istituti di Credito. La Deputazione Amministrativa predispone ed il Consiglio dei Delegati approva il capitolato e la relativa bozza di convenzione disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

Il Presidente conduce la trattativa e sottoscrive la convenzione di cui al precedente comma.

CAPO V - REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 35
Convocazione dell’Assemblea dei consorziati

La convocazione dell’Assemblea dei consorziati avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni, da pubblicarsi all’Albo consorziale ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. Detto manifesto potrà essere, altresì, divulgato mediante affissione nei Comuni ricadenti nel comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per l’Assemblea.

In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora d’inizio e termine delle votazioni, nonché le sedi dell’Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi artt. 36 e 37.

Almeno 30 (trenta) giorni prima, compresi i giorni festivi ed il sabato, di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea deve altresì essere pubblicata all’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale la relazione di cui all’art. 8, comma II, lettera q) del presente Statuto. L’Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 (cinque) anni.

ART. 36
Fasce di contribuenza - Sezioni elettorali

Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati in tre fasce di contribuenza costituenti sezioni elettorali.

Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 14 della L.R. 28/2002 il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle tre fasce di cui al primo comma.

Alle Sezioni elettorali, definite secondo quanto previsto al precedente comma, è attribuito un numero di delegati sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

ART. 37
Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante

Per ogni Sezione elettorale viene formata una Lista degli aventi diritto al voto. Qualora un consorziato abbia titolo d’iscrizione in più di una Sezione, l’iscrizione avviene nella Sezione elettorale in cui l’onere contributivo è maggiore.

L’iscrizione nella predetta Lista costituisce il titolo per l’esercizio del diritto al voto.

Hanno diritto al voto i proprietari consorziali che risultano iscritti nel Catasto consorziale, maggiorenni, che godono dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento del contributo consorziale.

Gli affittuari di terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all’iscrizione nel Catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili e siano in regola con il pagamento degli stessi.

Gli usufruttuari di terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all’iscrizione nel Catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di usufrutto, siano tenuti a pagare i contributi consortili e siano in regola con il pagamento degli stessi.

Ogni elettore (avente diritto al voto) ha diritto ad un voto.

Ogni elettore può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa Sezione. Ai sensi dell’art. 13, comma VI, della L.R. n. 28/2002, per ogni elettore sono ammesse fino a 2 (due) deleghe, da presentare al Seggio elettorale all’atto dell’esercizio del diritto di voto.

Per le persone giuridiche e le altre Società regolarmente costituite, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall’amministratore.

In caso di comunione di beni l’elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato; in mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Ditta iscritta nella Lista degli aventi diritto al voto.

Per conseguire l’iscrizione nelle Liste degli aventi diritto al voto dei rappresentanti di cui sopra, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il termine fissato nel successivo art. 38 per la presentazione dei reclami contro le Liste degli aventi diritto al voto.

La delega deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal segretario comunale (o suo delegato) del Comune di residenza del delegante o dai Funzionari consorziali all’uopo designati.

La formazione delle Liste degli aventi diritto al voto, cui sovraintende la Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l’Assemblea dei consorziati.

Le Liste dovranno contenere per ciascun avente diritto al voto:

a)le generalità;
b)nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai commi 8, 9 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità del precedente comma 11 del presente articolo;
c)l’ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo per l’esercizio in corso alla data della pubblicazione della deliberazione di convocazione dell’Assemblea;
d)l’indicazione del Seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

ART. 38
Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle Liste dovrà essere pubblicata oltreché all’Albo consorziale, anche in quello pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 15 (quindici) giorni, compresi i giorni festivi ed il sabato.

Durante lo stesso periodo le Liste dovranno essere depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio ed i Comuni anzidetti.

Dell’avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto.

I reclami contro le Liste debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dall’ultimo giorno di pubblicazione.

La Deputazione, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R.

ART. 39
Liste dei candidati

Ai sensi dell’art. 14, comma VII, della L.R. n. 28/2002, l’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione su presentazione di Liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva Sezione.

Il numero dei candidati compresi in ciascuna Lista deve essere quello indicato all’art. 36 del presente Statuto.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.

Ai sensi dell’art. 14, comma VIII, della L.R. n. 28/2002, le Liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di 20 (venti) consorziati aventi diritto al voto della Sezione, oppure da almeno il 10% (dieci per cento) dei consorziati aventi diritto al voto della Sezione. Tali Liste devono essere consegnate al Consorzio dal 1° (primo) dei firmatari o, in caso di impedimento con lettera autografa dal 2° (secondo) firmatario, in duplice copia entro e non oltre le ore 12.00 del 20° (ventesimo) giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea al Funzionario all’uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.

Le Liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, autenticate da un notaio, da un segretario comunale (o suo delegato) o dal Funzionario consorziale all’uopo designato.

I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.

Qualora più Liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.

Le determinazioni in ordine all’accettazione delle Liste nonché all’eliminazione delle firme ricorrenti in più di una Lista saranno comunicate non oltre le 48 (quarantotto) ore antecedenti la data di svolgimento delle elezioni al presentatore materiale della Lista.

Le Liste accettate saranno distintamente trascritte, secondo l’ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste.

In testa a ciascuna Lista sarà stampata una casella ed a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati sarà stampata una casella di minore dimensione.

ART. 40
Ineleggibilità a Consiglieri delegati

Non possono essere eletti quali Consiglieri Delegati:

a)i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b)i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c)coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d)coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e)coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle Liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
f)coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle Liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
g)i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del Consorzio;
h)ex dipendenti e/o pensionati del Consorzio;
i)coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
j)coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
k)coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
l)coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora.

Non possono essere Consiglieri Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi nonché le persone aventi lo stesso grado di parentela con quelle richiamate alle lettere i), j), k), l) del comma che precede.

ART. 41
Seggi elettorali

Il numero dei seggi di votazione, la loro ubicazione e composizione, le giornate di apertura e l’orario di votazione sono fissati dalla Deputazione Amministrativa, avendo presente l’intento di favorire la partecipazione al voto.

Ogni Seggio è composto da 1 (uno) Presidente e da 2 (due) Scrutatori; il più giovane di questi assumerà le funzioni di Segretario del Seggio.

Non possono essere nominati membri del Seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.

La Deputazione Amministrativa provvederà, inoltre, a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza od impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l’incombenza dell’insediamento di tali sostituti.

Nella sala durante l’espressione di voto è ammesso soltanto chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 (otto) ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del Seggio consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.

L’elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del Seggio, il quale la introdurrà subito nell’apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

ART. 42
Modalità delle votazioni

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda, che contraddistingue la Sezione di appartenenza dell’avente diritto al voto.

Le schede di votazione dovranno essere consegnate al Presidente del Seggio che, prima dell’inizio delle votazioni, ne controllerà insieme agli Scrutatori numero ed integrità.

Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per singoli candidati della Lista medesima. Per votare la Lista prescelta nell’ambito della Sezione di appartenenza è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.

Per esercitare il diritto di preferenza l’elettore può apporre un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto, oppure può depennare i candidati ai quali non intende dare preferenza; resta chiarito che il depennamento di taluni candidati individua gli altri ai quali assegnare il voto preferenziale oltre che la Lista prescelta.

Qualora in una Sezione sia stata presentata una sola Lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della Sezione non compresi nella Lista presentata. Sono nulle le schede che oltre all’espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

ART. 43
Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio, previ i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al presente articolo.

Alla Lista dei candidati che all’interno di ciascuna Sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all’unità, i ¾ (tre quarti) dei Consiglieri Delegati spettanti alla Sezione stessa. Il residuo 1/4 (un quarto) è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10% (dieci per cento) dei voti espressi; in mancanza di tale 10% (dieci per cento), l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria. Sono eletti, all’interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.

I verbali delle operazioni elettorali unitamente all’esito complessivo delle votazioni sono trasmessi, ai sensi dell’art. 14, comma XI, della L.R. n. 28/2002, alla Direzione Regionale dell’Agricoltura, entro 8 (otto) giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e pubblicati agli Albi dei Comuni del comprensorio e all’Albo consorziale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.

Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Consiglieri Delegati da eleggere.

ART. 44
Validità delle votazioni

L’elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora abbiano partecipato al voto il 20% degli elettori calcolato sul numero complessivo degli iscritti nel Catasto dei Terreni del Consorzio ovvero un numero di elettori che rappresenti il 25% della contribuenza consortile.

Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall’Amministrazione Regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni.

Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l’Amministrazione Regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.

ART. 45
Ricorsi contro le operazioni elettorali

A termini del comma 12 dell’art. 14 della L.R. n. 28/2002, gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentati all’Assessore Regionale all’Agricoltura entro e non oltre 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali di cui all’articolo 43 del presente Statuto.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l’annullamento d’ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura.

ART. 46
Invio dell’avviso dei risultati agli eletti
Accettazione al mandato, rinunce e sostituzioni

Decorsi i termini ed esaurita la procedura per gli eventuali ricorsi, il Presidente del Consorzio dispone l’invio agli eletti con raccomandata A.R., entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione di cui al comma 6 (sei) dell’art. 43 del presente Statuto o dalla data di arrivo dell’ultima decisione dell’Assessore sui ricorsi, dell’avviso dei risultati delle elezioni.

L’elezione si perfeziona con l’accettazione; essa deve essere trasmessa o depositata al Consorzio entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al comma precedente. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed alla sua sostituzione deve essere provveduto con le modalità di cui all’art. 20 del presente Statuto.

ART. 47
Proclamazione dei risultati delle votazioni dell’Assemblea e dei nominativi degli eletti.
Convocazione del nuovo Consiglio

Il Presidente uscente, acquisita la validità delle votazioni, decorsi i termini di cui all’art. 45 e provveduto agli adempimenti di cui all’art. 46 del presente Statuto, procede alla proclamazione dei risultati definitivi delle votazioni e dei nominativi degli eletti e convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

CAPO VI - VARIE

ART. 48
Ufficiale Rogante

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 28/2002 le funzioni di Ufficiale Rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio possono essere conferite con atto formale della Deputazione Amministrativa a Funzionari appartenenti all’area amministrativa di fascia funzionale non inferiore alla settima e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del R.D. 23/5/1924 n. 827 e dell’articolo 18 della L.R. 14/8/1969 n. 29.

Il Funzionario incaricato delle funzioni di Ufficiale Rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

ART. 49
Associazione dei Consorzi di bonifica

La partecipazione del Consorzio ad una Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale è regolata dalle modalità e norme di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. n. 28/2002.

CAPO VII - STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 50
Statuto

Ai sensi dell’art. 19, comma I, della L.R. n. 28/2002, eventuali modifiche al presente Statuto devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati ed approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura.

ART. 51
Regolamenti

Il Consiglio dei Delegati può adottare specifici regolamenti.

ART. 52
Norme transitorie

Fino all’applicazione del Piano di Classifica di cui al precedente articolo 4 del presente Statuto l’imposizione dei contributi consortili resta disciplinata dalle relative disposizioni consortili vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Firma: IL PRESIDENTE

Americo PIPPO